QUANDO DEVO FARE LA REVISIONE?

La prima revisione, detta revisione periodica, è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Le successive revisioni, definita revisione annuale, devono essere effettuate con cadenza biennale entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxinoleggio con conducenteper gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Si parla invece di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli Ufficio motorizzazione civile a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione.

Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.
 

ESITO DELLA REVISIONE

Al termine della revisione, il Centro Specializzato Autostan, consegna all’utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando mostrerà la dicitura:

  • revisione regolare, nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
  • revisione ripetere, nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un’autofficina);
  • revisione ripetere-sospeso dalla circolazione, nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

 

SANZIONI

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.